L'elenco completo dei prodotti che dovranno obbligatoriamente avere un Digital Product Passport (DPP) è ancora in fase di definizione da parte della Commissione Europea.

Tuttavia, è stato stabilito che il DPP si applicherà a una vasta gamma di prodotti, con alcune esclusioni specifiche.

Quali prodotti saranno interessati?

  • Priorità iniziali: I primi settori ad essere interessati dall'obbligo del DPP saranno quelli con un impatto ambientale più significativo, come:
L’ELETTRONICAIL TESSILELE BATTERIEMOBILIPRODOTTI CHIMICIL’EDILIZIA
  • Criteri di selezione: La scelta dei prodotti sarà basata su criteri come l'impatto ambientale, la complessità del ciclo di vita e il potenziale di riutilizzo e riciclo.

Quali prodotti sono esclusi?

L’articolo 1 “Oggetto e ambito di applicazione” del “REGOLAMENTO (UE) 2024/1781 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 giugno 2024” indica:

  1. Il presente regolamento istituisce un quadro per la definizione di requisiti di progettazione ecocompatibile che i prodotti devono rispettare per essere immessi sul mercato o messi in servizio, al fine di migliorare la sostenibilità ambientale dei prodotti per fare in modo che i prodotti sostenibili diventino la norma e per ridurre l'impronta di carbonio e l'impronta ambientale complessive dei prodotti nel corso del loro ciclo di vita, nonché al fine di assicurare la libera circolazione dei prodotti sostenibili nel mercato interno. Il presente regolamento istituisce altresì un passaporto digitale di prodotto, dispone la definizione di requisiti obbligatori per gli appalti pubblici verdi e stabilisce un quadro per evitare la distruzione dei prodotti di consumo invenduti.
  2. Il presente regolamento si applica a qualsiasi bene fisico immesso sul mercato o messo in servizio, compresi i componenti e i prodotti intermedi. Non si applica tuttavia:
agli alimenti quali definiti all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002;al mangime quale definito all'articolo 3, punto 4), del regolamento (CE) n. 178/2002;ai medicinali quali definiti all'articolo 1, punto 2), della direttiva 2001/83/CE;ai medicinali veterinari quali definiti all'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) 2019/6alle piante, agli animali e ai microrganismi, vivi;ai prodotti di origine umana;ai prodotti di piante e animali collegati direttamente alla loro futura riproduzione;ai veicoli di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 167/2013, all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 168/2013 e all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/858, in relazione agli aspetti del prodotto per i quali sono definiti requisiti nell'ambito di atti legislativi settoriali dell'Unione applicabili a tali veicoli.

Perché non esiste ancora un elenco definitivo?

La Commissione Europea sta lavorando per definire un elenco completo e dettagliato dei prodotti soggetti all'obbligo del DPP. Questo processo richiede tempo e coinvolge numerosi attori, tra cui esperti, aziende e organizzazioni non governative.

Cosa significa questo per le aziende?

Le aziende dovrebbero iniziare a prepararsi all'introduzione del DPP, anche se l'elenco definitivo dei prodotti non è ancora stato pubblicato. Questo significa:

  • Monitorare l'evoluzione della normativa: Tenere d'occhio gli sviluppi legislativi e le linee guida pubblicate dalla Commissione Europea.
  • Valutare l'impatto: Analizzare come il DPP potrebbe influenzare i propri prodotti e processi produttivi.
  • Preparare l'infrastruttura: Investire nello sviluppo delle infrastrutture IT necessarie per gestire i dati del DPP.
  • Collaborare con altri attori: Coinvolgere fornitori, clienti e altri partner nella definizione di standard comuni per il DPP.


Documentazione ufficiale dell'Unione Europea al link https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202401781

Altri articoli sul Digital Product Passport alla mia pagina personale corradofacchini

Author: Corrado Facchini

About me: https://www.linkedin.com/in/corrado-facchini-8948553b/

Per consulenza o qualsiasi domanda o correzione, contattatemi.

Author Of article : Corrado Facchini Read full article